Lettera a “La prova del cuoco”
Risulta che nella puntata del 10/02/2010 tale Bigazzi Giuseppe detto Beppe abbia proposto una ricetta per la preparazione di un piatto a base di gatto, definendo tale “pietanza” “tenera e saporita” e liquidando le perplessità della conduttrice con affermazioni sulla presunta somiglianza tra gatti e conigli.
Che la pratica dell'uccisione a scopo alimentare dei gatti avesse una certa diffusione ancora non molto tempo fa in zone sottosviluppate e culturalmente degradate del paese non può ovviamente costituire giustificazione per la riproposta di tali “tradizioni popolari” giustamente sepolte nell'oblio, tanto più che non pare proprio il caso di eccitare ulteriormente la ancora troppo consistente truppa di psicolabili e maniaci dell'ammazzamento seriale muniti legalmente di doppiette e carabine. Altrimenti perché non riproporre altre simpatiche ricette a base di cane (“li mangiano i cinesi, li mangiavano gli indiani d'America, non possiamo mica fare gli schizzinosi...”), balena o pappagallo e – facciamo ancora un piccolo sforzo – perché non rivalutare una pratica sana e millenaria come il cannibalismo? Potrei proporre alcune gustose ricette quali “Bigazzi in savor” o “Bigazzi alla cacciatora”, una vera squisitezza...
Vorrei comunque rammentare che il codice penale al libro II Titolo IX-Bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) all'Articolo 544-bis (Uccisione di animali) riporta:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.”
e che l'Articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (Leggi speciali in materia di animali) riporta:
“Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.”
Poiché non risulta che fosse in corso una qualche “Sagra del gatto”, che i gatti rientrino tra le specie cacciabili, neanche in deroga, né che sia permesso l'allevamento di gatti per scopo alimentare (sulla sperimentazione scientifica ci sarebbe da fare un altro discorso), per tutto questo la proposta di una ricetta a base di gatto non può che costituire apologia di reato e istigazione a delinquere.
Aldilà delle possibili conseguenze legali sarebbe comunque auspicabile una maggiore oculatezza nell'utilizzo di collaboratori non coscienti delle leggi vigenti.
Distinti saluti
2 commenti:
Giustissimo!
Grazie davvero!
Prosegua, la lettura delle sue riflessioni è stimolante.
ma grazie!,continuerà a leggerci? lo spero
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